Dall’8 dicembre 2023 il mondo del vino ha dovuto fare i conti con una rivoluzione normativa che ha cambiato per sempre il modo di comunicare con i consumatori. Nuovi obblighi, etichette digitali e trasparenza totale. In questa primo blog post sull’argomento, le avvocatesse Elena Bosani e Giuliana Fiorentino ci raccontano cosa devono sapere produttori e appassionati.

Etichette di vino, le normative di riferimento. Il quadro completo

L’etichettatura del vino è disciplinata sia da normative comunitarie generali e specifiche e sia da normative nazionali.

Regolamenti Europei

In ambito comunitario i Regolamenti di riferimento sono:

  • Regolamento UE n. 1308/2013 (OCM Organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli, art. 177 e ss)
  • Regolamento 1169/2011 (FIC Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori)
  • Regolamento 2117/2021, che modifica il Reg. n. 1308/2013 e introduce nuovi obblighi.

Normative Nazionali

Invece, in ambito nazionale occorre citare:

  • Legge 238/2016 Testo unico vino, art. 43 e ss
  • DM MIPAFF del 13 agosto 2012
  • Reg. 116/2020 che recependo le direttive europee sul Pacchetto Economia Circolare, ha sancito l’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale dal 1° Gennaio 2023.

Cosa deve esserci obbligatoriamente in etichetta

Le indicazioni obbligatorie che devono venire riportate in etichetta o presentate in forma elettronica sono:

  1. Designazione della categoria del prodotto

Designazione della categoria dei prodotti vitivinicoli in conformità all’allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013. Ad esempio: vino, vino nuovo ancora in fermentazione, vino liquoroso, vino spumante, vino frizzante, mosto di uve, mosto di uve concentrato, vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature.

Sarà inoltre necessario inserire all’occorrenza il termine dealcolizzato o parzialmente dealcolizzato.

  1. Denominazione di origine

Per i prodotti DOP o IGP l’espressione “Denominazione di origine protetta” o “Indicazione geografica protetta” seguito dal nome della DOP o della IGP.

  1. Gradazione alcolica e volume
  • Titolo alcolometrico volumico effettivo, espresso in % vol.
  • Volume nominale. Cioè, la dichiarazione della quantità netta di prodotto al momento del confezionamento, che viene espressa utilizzando come unità di volume il litro (l o L), il centilitro (cl o cL) o il millilitro (ml o mL). Il contenuto netto deve essere dichiarato utilizzando il sistema metrico (Sistema internazionale di unità, SI).
  1. Origine e responsabilità
  • Paese di produzione
  • Indicazione dell’imbottigliatore e indirizzo (Comune e Paese)
  • Se si tratta di vini importati, indicazione dell’importatore
  1. Altre informazioni tecniche
  • Tenore in zucchero nel caso di vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti aromatici etc.
  • Annata di vendemmia per i prodotti DOP (facoltativa per i vini spumanti millesimati)
  • Lotto di produzione
  • Evidenziazione degli allergeni
  1. Le tre grandi novità dal dicembre 2023
  • Dichiarazione nutrizionale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Elenco degli ingredienti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011
  • Termine minimo di conservazione per i vini dealcolati o con un grado di volume alcolico inferiore al 10%

Importante: Si precisa che i vini prodotti e registrati sul registro vitivinicolo prima dell’8 dicembre 2023 sono esentati dagli ultimi tre obblighi menzionati.

La dichiarazione nutrizionale: come funziona

Dove indicarla

La Dichiarazione nutrizionale segue le regole di cui al Reg.1169/2011 art. 34.

Potrà essere indicata sull’etichetta cartacea utilizzando il simbolo “E” per l’energia e posizionata nello stesso campo visivo delle altre informazioni obbligatorie.

Cosa deve contenere

La dichiarazione nutrizionale completa dovrà comunque essere riportata nell’etichetta digitale e dovrà riportare le seguenti informazioni obbligatorie:

  • il valore energetico (espresso sia in kilojoule kJ e sia in kilocalorie kcal)
  • le quantità di: grassi; acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale

Esempio: 100 ml: E = 444 kJ/ 106 Kcal; 85 ml: E = 377 kJ/ 90 Kcal 8,8

Tutti gli elementi obbligatori devono essere indicati anche quando il loro tenore è pari a zero.

Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo “contiene quantità trascurabili di …” e riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

Come calcolare i valori nutrizionali

I valori nutrizionali sono valori medi stabiliti da:

  • analisi dell’alimento effettuata direttamente dal produttore,
  • valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati,
  • calcolo effettuato sulla base di dati scientifici e valori di riferimento stabiliti e accettati a livello europeo.

La lista degli ingredienti: regole e dettagli

Cosa si intende per ingrediente

Gli ingredienti sono disciplinati dall’art 2 comma 2 lett f Regolamento 1169/2011.

Per ingrediente si intende qualunque sostanza o prodotto compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione del vino e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.

I “residui” non sono considerati come ingredienti.

Come presentare la lista

L’elenco degli ingredienti deve essere sempre preceduto dal termine “ingredienti” e deve essere predisposto in ordine decrescente in base al peso iniziale di ciascun ingrediente usato al momento dell’elaborazione del vino. (art. 18) Tale requisito non si applica agli ingredienti al di sotto del 2% del peso iniziale.

Tutti gli ingredienti devono venire designati con la loro denominazione specifica.

La lista degli ingredienti può essere riportata in formato digitale.

Gli additivi alimentari

Gli additivi devono essere indicati in etichetta con il nome della categoria funzionale a cui appartengono, seguito dal loro nome specifico o dal numero identificativo riconosciuto, come quello del Sistema internazionale di numerazione del Codex Alimentarius (CAC/GL 36-1989).

I soli additivi autorizzati nella produzione del vino sono indicati nel regolamento delegato (UE) 2019/934, Allegato I, parte A, tabella 2.

Qualora un additivo appartenga a più di una categoria funzionale, va indicata la categoria funzionale corrispondente alla funzione principale del vino in questione.

Regole speciali per alcuni additivi

Gli additivi appartenenti alle categorie “regolatori di acidità” e “stabilizzanti” che sono simili o reciprocamente sostituibili, possono essere indicati nell’elenco degli ingredienti utilizzando l’espressione “contiene… e/o“, seguita da un massimo di tre additivi, se almeno uno di essi è presente nel prodotto finale.

Gli additivi appartenenti alla categoria “gas d’imballaggio” possono essere sostituiti nell’elenco degli ingredienti dalla dicitura specifica “Imbottigliato in atmosfera protettiva“.

Gli allergeni: massima attenzione

Per quanto riguarda l’informazione relativa agli allergeni deve comparire sempre sull’etichetta stessa con evidenza grafica. Più precisamente: carattere, dimensione, colore, stile, sfondo devono essere differenti rispetto a quelli usati per gli altri ingredienti (art. 21.1).

Nel caso l’elenco degli ingredienti venga fornito tramite e-label, l’indicazione degli allergeni deve venire preceduta dalla dicitura “contiene” (reg UE 2019/33, articoli 42, 48-bis.4, Allegato I).

I coadiuvanti tecnologici

Non è obbligatorio indicare gli additivi ed enzimi alimentari utilizzati come coadiuvanti tecnologici, fatto salvo il dovere di citazione espressa delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze (art. 9).

Le sostanze di arricchimento

Le sostanze ammesse ed utilizzate per l’arricchimento dei prodotti vitivinicoli e cioè: mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato e saccarosio; (Regolamento UE n. 1308/2013, Allegato VII, parte 1) sono considerate ingredienti ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera f) del Reg.1169/2011 nella misura in cui sono aggiunte durante la produzione e presenti nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata.

Il saccarosio deve essere indicato separatamente. L’allegato VII, parte B, del Reg. 1169/2011 consente che tutti i tipi di saccarosio siano designati con la denominazione zucchero, sebbene tale denominazione non sia obbligatoria.

Il campo visivo: dove e come scrivere

La Dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti devono comparire nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie (con la sola eccezione del codice di lotto, che può venire riportato altrove) e potersi leggere contemporaneamente senza dover ruotare il recipiente.

Requisiti grafici

I caratteri usati devono essere indelebili e distinguibili dall’insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni. La loro dimensione deve essere pari o superiore a 1,2 mm, a prescindere dal formato utilizzato (reg. UE 2019/33, articolo 40).

Formato della dichiarazione nutrizionale

Se lo spazio lo consente, la dichiarazione nutrizionale deve essere presentata in formato tabulare con allineamento delle cifre. Diversamente, è possibile utilizzare un formato lineare. L’ordine di presentazione dei diversi elementi della dichiarazione nutrizionale è definito nell’allegato XV del suddetto regolamento.

L’etichettatura digitale: il QR Code è realtà

In mancanza di spazio in etichetta la lista ingredienti e la dichiarazione nutrizionale possono essere fornite per via elettronica mediante indicazione sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta.

Come deve essere il QR code

La presenza di un QR code deve essere accompagnata da una dicitura che indichi chiaramente che ulteriori informazioni sono disponibili scansionandolo, come ad esempio: “info nutrizionali, ingredienti e smaltimento“.

Termini o simboli generici come una “I” non sono sufficienti per soddisfare gli obblighi di questa disposizione.

Importante, inoltre, che il link (codice QR o codice analogo) alle suddette informazioni figuri sull’etichetta nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie.

Requisiti legali per la pagina digitale

Il QR code deve rimandare a una pagina dedicata, facilmente accessibile e priva di tracking, contenente esclusivamente:

  • elenco degli ingredienti (per esteso, non solo per categorie).
  • dichiarazione nutrizionale completa (anche quando un valore è pari a zero).
  • eventuali additivi, specificati con la funzione tecnologica svolta (es. “regolatore di acidità: acido tartarico (E334)”).
  • menzioni tecniche obbligatorie, come “imbottigliato in atmosfera protettiva”.
  • informazioni ambientali sullo smaltimento degli imballaggi, quando previste dalla normativa nazionale.

Importante: È vietato inserire nella stessa pagina contenuti di marketing, link a shop online o strumenti di profilazione dei consumatori.

Il QR deve quindi essere concepito come una “porta” che si apre solo sull’informazione obbligatoria, e non come un’occasione di comunicazione commerciale.

Opportunità e limiti dell’etichetta digitale

La digitalizzazione dell’etichetta non è obbligatoria, ma rappresenta un’opzione aperta dall’Unione europea al settore vinicolo. Dal punto di vista operativo, significa che ogni produttore può decidere se utilizzare o meno il QR code per veicolare le informazioni integrative.

Le opportunità

  • riduzione della pressione informativa sull’etichetta cartacea, evitando un eccesso di dati poco leggibili.
  • accesso immediato a contenuti chiari e multilingue.
  • possibilità di aggiornare le informazioni obbligatorie senza ristampare interi lotti di etichette.

I limiti

  • il QR code deve restare attivo per tutta la vita commerciale del prodotto.
  • il contenuto digitale deve garantire stabilità: gli aggiornamenti sono ammessi solo per correggere errori materiali o inserire informazioni obbligatorie mancanti.
  • la pagina collegata non può raccogliere dati personali né contenere messaggi pubblicitari.

In altri termini, l’etichetta digitale è un luogo giuridicamente “sterile”, dove trovano spazio solo informazioni obbligatorie, prive di contaminazioni. commerciali.

A chi si applica la normativa

La normativa sull’etichettatura si applica a: vini convenzionali e prodotti vitivinicoli aromatizzati, cioè a bevande alcoliche ottenute da prodotti vitivinicoli come vino, mosto d’uva o altri prodotti derivati che rappresentano almeno il 75% del prodotto finale, a cui sono stati aggiunti aromi (come erbe, spezie, frutta) e altri ingredienti come alcol, zuccheri e talvolta coloranti, per modificarne il profilo organolettico. Questi prodotti, regolamentati dal diritto europeo, includono ad esempio il Vermut, il Barolo chinato.

Etichettatura dei prodotti biologici

L’etichettatura dei vini biologici è disciplinata:

  • Regolamento UE 848/2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.
  • Regolamento delegato (UE) 2867/2024, che ha introdotto nuove disposizioni sull’uso del logo UE e sulla presentazione delle informazioni in etichetta.

Indicazioni obbligatorie per il Bio

  • Codice dell’Organismo di Controllo che indica l’ente certificatore autorizzato dal Ministero (come il Mipaaf in Italia) che ha approvato il produttore e il suo processo di produzione.
  • il logo di produzione biologica dell’Unione europea (la foglia verde con le stelle) deve essere visibile, leggibile e indelebile.
  • l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto e, in particolare, dovrà essere apposto: a) «Agricoltura UE», quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’Unione; b) «Agricoltura non UE», quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi; c) «Agricoltura UE/non UE», quando le materie prime agricole sono state coltivate in parte nell’Unione e in parte in un paese terzo.
  • Dichiarazione Nutrizionale e Ingredienti.

 

Avv Elena Bosani

Guest post scritto dalle Fondatrici dello studio legale Bosani Fiorentino – Diritti Umani e responsabilità sociale d’impresa.

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